
Fonte: Giuricivile.it
La responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. sussiste anche in caso di rovina, pericolo di rovina o gravi difetti a seguito di opere di ristrutturazione edilizia e interventi di manutenzione su immobili preesistenti, e non solo in presenza di vizi riguardanti la costruzione ex novo di un edificio.
Lo hanno chiarito le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017
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